Art. 64 · Doveri del vice conduttore di macchina
Titolo IVCapo III

Art. 64

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Doveri del vice conduttore di macchina

In vigore dal 16 apr 1999
1. Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina nell'espletamento delle sue funzioni ed è responsabile, nei suoi confronti, dei compiti specificamente delegatigli. 2. Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce o controlla la manovra, se espressamente incaricato. 3. Il vice conduttore di macchina inoltre: a) non si assenta contemporaneamente al conduttore di macchina quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza; b) non può fruire di congedo contemporaneamente al conduttore di macchina; c) sostituisce il conduttore di macchina in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-64