Titolo IV›Capo III
Art. 64
65 / 92Doveri del vice conduttore di macchina
In vigore dal 16 apr 1999
1. Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina nell'espletamento delle sue funzioni ed è responsabile, nei suoi confronti, dei compiti specificamente delegatigli.
2. Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce o controlla la manovra, se espressamente incaricato.
3. Il vice conduttore di macchina inoltre:
a) non si assenta contemporaneamente al conduttore di macchina quando le condizioni del servizio o la sicurezza dell'unità richiedono la sua presenza;
b) non può fruire di congedo contemporaneamente al conduttore di macchina;
c) sostituisce il conduttore di macchina in caso di assenza o impedimento temporaneo, salvo diverse disposizioni superiori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82#art-64