Art. 7
Rapporti con le agenzie regionali e delle province autonome
In vigore dal 21 ott 1997
1. L'ANPA prevede nel programma triennale le attività dirette a coordinare, promuovere e rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie tecnicooperative per l'esercizio delle attività proprie delle Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano. Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle agenzie regionali concernono:
a) l'adozione di criteri di normalizzazione e di intercalibrazione delle misure in campo ambientale per la validazione dei dati;
b) l'elaborazione di metodologie per le attività di raccolta e di validazione dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente;
c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte d'intesa con le regioni e le province autonome per quanto riguarda le materie rientranti nella loro diretta competenza e possono essere svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti all', comma 4.
3. Per il più efficace espletamento delle proprie funzioni sull'intero territorio nazionale, l'ANPA può stipulare, ai sensi dell', comma 3, e dell'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, con le regioni e le province autonome apposite convenzioni che prevedono la specializzazione di strutture tecniche delle agenzie regionali e delle province autonome, l'assistenza tecnica alle agenzie medesime, ovvero il supporto tecnico delle stesse agenzie all'ANPA.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-7