Art. 11
Servizi resi a pagamento
In vigore dal 21 ott 1997
1. Il consiglio di amministrazione stabilisce, con propria delibera, le prestazioni che l'ANPA rende a pagamento, e provvede altresì a fissare le tariffe ed i criteri per il relativo versamento in conto entrate di bilancio.
2. Le delibere di cui al comma 1 sono trasmesse al Ministero dell'ambiente, per l'approvazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-11