Art. 10

Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi

In vigore dal 21 ott 1997
1. Ferme restando le altre sue attribuzioni in materia di convenzioni, accordi e contratti, il consiglio di amministrazione dell'ANPA, nell'ambito delle attività previste nel programma triennale di cui all', può deliberare la stipula di accordi di collaborazione scientifica con università, enti ed istituti di ricerca, pubblici e privati, italiani e non. Gli accordi, nei quali sono definiti anche i relativi aspetti economici, possono tra l'altro prevedere l'effettuazione di attività tecnicoscientifiche, anche formative, da parte del personale dell'ANPA. 2. Il consiglio di amministrazione dell'ANPA, per comprovate necessità operative eccedenti le attribuzioni funzionali del personale in organico, può conferire, nei limiti delle disposizioni vigenti, incarichi a soggetti altamente qualificati ed in possesso di specifici requisiti non reperibili tra il personale in servizio, scelti tra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, ovvero di cittadinanza straniera, per l'attuazione dei programmi scientifici relativi agli accordi di collaborazione di cui al precedente comma, nonché per concorrere allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 01 del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 3. Gli incarichi possono essere conferiti a titolo di prestazioni occasionali di lavoro autonomo, come tali espletati senza vincolo di subordinazione, ovvero, con contratti a termine, secondo le disposizioni vigenti. Essi non possono essere conferiti per un periodo superiore ad un anno, rinnovabile una volta sola. Il relativo trattamento economico viene rapportato a corrispondenti professionalità dell'ANPA e la spesa viene imputata a carico di finanziamenti dei relativi programmi scientifici. 4. Per particolari finalità afferenti alle funzioni dell'ANPA alle quali essa non sia in grado di provvedere direttamente attraverso le proprie strutture, il consiglio di amministrazione può deliberare la costituzione di commissioni e comitati consultivi o gruppi di lavoro, anche con la partecipazione dei soggetti di cui al precedente comma 2. 5. L'ANPA informa annualmente il Ministero dell'ambiente sulle attività di cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con altre organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-10

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Collaborazioni scientifiche ed organismi consultivi (Art. 10 Regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.) — Testo vigente | Portale Normativo