Art. 9

Funzioni ispettive

In vigore dal 21 ott 1997
1. Il presidente, su proposta del direttore, sentiti i dipartimenti competenti per materia, provvede ad individuare il personale con funzioni ispettive di cui all'articolo 2-bis del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nonché all' del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. Il direttore autorizza le ispezioni. 2. Gli ispettori dell'ANPA sono muniti di documento di riconoscimento, dove è indicato il settore di attività dell'Agenzia al quale si riferisce la funzione di vigilanza del singolo ispettore. 3. Gli ispettori dell'ANPA svolgono le proprie funzioni di vigilanza secondo le modalità e con le attribuzioni stabilite dalle disposizioni che disciplinano i rispettivi settori di attività.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-9

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