Art. 4

Forme di consultazione

In vigore dal 21 ott 1997
1. Ai fini della formulazione di proposte a contenuto generale nelle materie di cui all'articolo 01, comma 1, lettera d), del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia acquisisce le osservazioni delle associazioni ambientalistiche individuate ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, delle associazioni imprenditoriali di categoria e delle organizzazioni sindacali interessate nella formulazione. 2. L'Agenzia con proprio regolamento interno approvato ai sensi dell'articolo 1-ter, comma 6, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61, prevede e disciplina audizioni periodiche dei soggetti di cui al precedente comma, finalizzate alla rilevazione di esigenze e proposte degli interessati relativamente alle altre materie di cui all'articolo 01 dello stesso decreto-legge n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1996, n. 61.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-4

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Forme di consultazione (Art. 4 Regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.) — Testo vigente | Portale Normativo