Art. 1

Strutture operative

In vigore dal 21 ott 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente; Visto il decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, recante disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (A.N.P.A.), ed in particolare l' -ter, comma 5, che prevede l'adozione del regolamento che disciplina le modalità dell'organizzazione della medesima Agenzia; Ritenuta l'opportunità, in attesa dei provvedimenti per il riordino degli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla previdenza ed assistenza di cui all', comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, di provvedere all'emanazione del predetto regolamento; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 1996, recante approvazione dello statuto dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 1996; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 aprile 1997; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 maggio 1997; Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro del tesoro; Emana il seguente regolamento: . Strutture operative 1. L'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) si articola in aree dipartimentali e di servizi a carattere amministrativogestionale. I dipartimenti coordinano i settori e i laboratori a carattere tecnico - scientifico, i quali possono essere organizzati per competenza e per obiettivo. I servizi sono articolati in uffici funzionali. All'interno dei settori e dei laboratori, per particolari competenze o tipi di intervento, possono essere assegnati incarichi temporanei di coordinamento di attività e progetti. 2. Sono istituiti i seguenti dipartimenti e servizi: a) dipartimento stato dell'ambiente, controlli e sistemi informativi; b) dipartimento prevenzione e risanamento ambientali; c) dipartimento rischio tecnologico e naturale; d) dipartimento rischio nucleare e radiologico; e) dipartimento strategie integrate, promozione, comunicazione; f) area dei servizi giuridici amministrativi e gestionali. Resta ferma la possibilità di collegamenti funzionali interdipartimentali, eventualmente gestiti da unità all'uopo istituite, anche a carattere temporaneo. 3. Fanno capo funzionalmente al presidente e al direttore, oltre alla segreteria, unità di supporto per l'esercizio dei loro compiti. 4. Tra le unità e gli uffici sono comunque previsti: a) quelli addetti alle attività concernenti la normativa tecnica; b) quelli di supporto tecnico - scientifico al comitato per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio dell'Unione europea di qualità ecologica (Ecolabel) e all'attività di ecogestione ed audit in campo ambientale (Ecoaudit); c) quelli preposti al sistema qualità dell'Agenzia e alle funzioni di protezione e prevenzione interne, che fanno direttamente capo alla direzione. 5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore, tenuto conto dei compiti e delle funzioni all'ANPA normativamente attribuiti, delibera l'ulteriore articolazione strutturale dell'Agenzia in settori, laboratori e uffici. La deliberazione è comunicata al Ministro dell'ambiente e sottoposta ad approvazione nei casi previsti dall'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70. 6. Le modifiche alla composizione ed al numero delle unità operative rese necessarie da esigenze di adeguamento e di ottimizzazione sono comunicate al Ministro dell'ambiente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-1

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