Art. 2
Modalità di esercizio della vigilanza
In vigore dal 21 ott 1997
1. Il Ministro dell'ambiente esercita la vigilanza sull'Agenzia, emana direttive ed esercita i controlli previsti per legge.
2. Le direttive definiscono gli obiettivi che devono essere raggiunti nello svolgimento delle funzioni e dei compiti dell'Agenzia e indicano le priorità dell'azione in campo ambientale.
3. Al fine dell'esercizio della vigilanza di cui all' - ter, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, l'Agenzia comunica al Ministero dell'ambiente gli atti adottati dal consiglio di amministrazione.
4. Il controllo è esercitato sugli atti deliberativi nei casi previsti, col procedimento dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70.
5. Il Ministro può emanare direttive specifiche su aspetti dell'attività dell'ANPA che risultino rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto delle priorità di cui al precedente comma 2.
6. Il Ministro con apposita direttiva, detta le prescrizioni e determina le modalità per lo svolgimento da parte dell'ANPA delle attività di consulenza e supporto al Ministero, previste dall', comma 1, lettera c), del decreto - legge 4 dicembre 1996, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-2