Art. 6
Incarichi di direzione
In vigore dal 21 ott 1997
1. Gli incarichi di direttore di area dipartimentale e di servizi vengono conferiti con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta motivata del direttore, osservate le disposizioni della legge 20 marzo 1975, n. 70, e le norme del contratto collettivo di lavoro. Gli incarichi di capo settore, di capo laboratorio e di capo ufficio vengono conferiti dal direttore dell'Agenzia.
2. Gli incarichi relativi alle unità di supporto al presidente di cui all', comma 4, del presente regolamento, sono disposti dal consiglio di amministrazione su indicazione del presidente.
3. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo di tre anni e possono essere rinnovati.
4. Sono posizioni dirigenziali dell'Agenzia quelle di direttore di area; sono inoltre posizioni dirigenziali quelle di responsabile di unità o di ufficio, nonché quelle di consigliere degli organi statutari e direzionali, in quanto concorrono in modo rilevante all'attività dell'Agenzia e richiedono una particolare competenza.
5. I direttori di area sono responsabili nei confronti del direttore dei risultati dell'attività svolta in relazione agli obiettivi dell'Agenzia; programmano e coordinano l'attività delle singole unità funzionali, anche ai fini della più razionale utilizzazione delle risorse e del personale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-6