Art. 5
Dotazioni organiche del personale
In vigore dal 21 ott 1997
1. La dotazione organica del personale, in sede di prima applicazione, è complessivamente fissata nella misura stabilita dall'articolo 1-bis, comma 5, e dall', comma 2, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, ed è ripartita tenendo conto dell'attuale distribuzione nell'ente di provenienza del personale indicato nel comma 5, dell'articolo 1-bis, e dell'applicazione del criterio di analoga proporzionalità per la distribuzione di quello individuato dall', comma 2.
2. La ripartizione di cui al comma 1 è deliberata, entro trenta giorni dall'approvazione dell'articolazione strutturale di cui all', comma 5, dal consiglio di amministrazione dell'ANPA e sottoposta all'approvazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero del tesoro e del Dipartimento della funzione pubblica. Con la stessa deliberazione vengono altresì determinati i contingenti di personale appartenente alle diverse qualifiche dirigenziali e funzionali da assegnare a ciascuna struttura operativa di cui all'.
3. Alla successiva rideterminazione delle dotazioni organiche si procederà con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dell', commi 5 e 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dell'articolo 22, commi 16 e 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dell', comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo le linee guida indicate per il triennio 1996 - 1998 dalla circolare - direttiva del Dipartimento della funzione pubblica n. 7/96/UOPA/17578/28281/96/7.519 in data 16 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 108 del 10 maggio 1996.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-5