Art. 8

Sistema informativo e di monitoraggio ambientale

In vigore dal 21 ott 1997
1. Le iniziative adottate in attuazione dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della legge 11 marzo 1988, n. 67, relative al sistema informativo e di monitoraggio ambientale (SINA) e le relative dotazioni tecniche sono trasferite all'ANPA ai sensi dell' -bis, comma 4, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. 2. Per la ricognizione delle iniziative attuate, o in corso di attuazione, nell'ambito del sistema di cui al comma 1 e delle relative dotazioni tecniche da trasferire all'ANPA, il Ministro dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento adotta un decreto che individui: a) le iniziative già realizzate dal Ministero dell'ambiente, con le relative dotazioni tecniche; b) le iniziative, con le relative dotazioni tecniche, comunque finalizzate al completamento, potenziamento o implementazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale, ancora in corso di realizzazione o perfezionamento in forza di contratti, convenzioni, accordi e provvedimenti stipulati od adottati dal Ministero dell'ambiente; c) le risorse finanziarie, finalizzate alla realizzazione, potenziamento, implementazione o gestione del SINA da mettere a disposizione dell'ANPA; d) le iniziative delle regioni e province autonome per il completamento e potenziamento del sistema informativo e di monitoraggio ambientale finanziate dal Ministero dell'ambiente, i cui fondi sono conservati sullo stato di previsione della spesa dello stesso Ministero in attesa del loro trasferimento ai soggetti titolari degli interventi ai sensi della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 21 dicembre 1993, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definite, previa verifica funzionale con l'ANPA, le modalità tecnico - amministrative per il trasferimento e la ricollocazione logistica presso l'ANPA delle iniziative e delle dotazioni tecniche di cui al comma 2, lettere a) e b), e dei finanziamenti di cui alla lettera c), al fine di garantire una tempestiva ripresa della operatività del sistema trasferito, che tenga conto della realtà informatica presente presso la stessa Agenzia e delle esigenze funzionali proprie del Ministero dell'ambiente, nonché le modalità di gestione per il periodo di transizione. Con lo stesso decreto sono definite, inoltre, le modalità di coordinamento delle iniziative di cui al comma 2, lettera d), necessarie a garantire il collegamento funzionale con il SINA a livello nazionale, al fine di consentire il mantenimento coerente dei flussi informativi tra i soggetti titolari delle iniziative stesse e l'ANPA. 4. Tale decreto è sottoposto alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per gli aspetti attinenti ai sistemi informativi e di monitoraggio ambientale delle regioni e province autonome, promossi e coordinati nell'ambito del SINA e ai relativi finanziamenti. 5. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici, territoriali e locali e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva, che comunque raccolgano dati nel settore ambientale, li trasmettono all'ANPA, secondo le specifiche fornite dall'ANPA stessa in relazione al tipo di informazioni, nonché alle modalità ed alle frequenze con cui effettuare gli scambi. 6. Le specifiche possono in particolare riguardare la struttura dei dati, la frequenza di trasmissione, il supporto di trasmissione, di norma tramite rete informatica. 7. L'integrazione con i dati ambientali riguardanti il sistema delle imprese avviene secondo le modalità stabilite nell'accordo di programma con l'Unioncamere di cui all', comma 6, del decreto - legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, nella legge 21 gennaio 1994, n. 61. 8. Tali attività sono svolte in collaborazione con le agenzie regionali e delle province autonome, anche attraverso gli strumenti previsti dall', comma 4. Gli schemi delle specifiche tecniche, comprensive dei livelli di aggregazione e di elaborazione dei dati, sono approvati dal Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. 9. Sulla base del decreto di cui ai commi 2 e 3, l'ANPA provvede ad elaborare un programma di attività che tenga altresì conto delle iniziative adottate a livello nazionale e locale relative a sistemi informativi di interesse ambientale per lo sviluppo coordinato e l'evoluzione del sistema informativo ambientale. Tale programma è inoltrato al Ministero dell'ambiente, perché venga sottoposto all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome per la relativa intesa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-06-04;335#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Sistema informativo e di monitoraggio ambientale (Art. 8 Regolamento concernente la disciplina delle modalita' di organizzazione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente in strutture operative.) — Testo vigente | Portale Normativo