Convenzione

Art. 30

Reclami

In vigore dal 30 apr 1997
Reclami 1. I reclami sono ammessi nel termine di un anno a datare dal giorno successivo a quello dell'impostazione dell'invio. 2. Durante questo periodo, i reclami sono accettati non appena il problema è segnalato dal mittente o dal destinatario. Tuttavia, se il reclamo di un mittente concerne un invio non distribuito ed il termine d'inoltro previsto non è ancora scaduto, il mittente dovrà essere informato di detto termine 3. Ogni Amministrazione è tenuta ad accettare i reclami relativi a qualsiasi invio impostato nei servizi delle altre Amministrazioni. 4. La trattazione dei reclami è gratuita. Tuttavia, se è richiesto l'uso della via di telecomunicazione o del servizio EMS, le spese supplementari sono di regola a carico del richiedente. Le disposizioni relative sono stabilite nel Regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-30

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