Regolamento
Art. 30
Modifica della Costituzione
In vigore dal 30 apr 1997
Modifica della Costituzione
1. Per poter essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate dai due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.
2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo addizionale e salvo decisione contraria di detto Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati durante lo stesso Congresso. Esse saranno ratificate il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti di ratifica saranno trattati in conformità con la regola stabilita all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-30