Regolamento

Art. 30

Modifica della Costituzione

In vigore dal 30 apr 1997
Modifica della Costituzione 1. Per poter essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate dai due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione. 2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo addizionale e salvo decisione contraria di detto Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati durante lo stesso Congresso. Esse saranno ratificate il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti di ratifica saranno trattati in conformità con la regola stabilita all'.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-30

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