Regolamento
Art. 31
Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi
In vigore dal 30 apr 1997
Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni alle quali è subordinata l'approvazione delle proposte che li riguardano.
2. Gli Atti di cui al paragrafo 1 entrano in vigore contestualmente ed hanno la stessa durata. A decorrere dalla data stabilita dal Congresso per l'entrata in vigore di tali Atti, sono abrogati gli Atti corrispondenti del Congresso precedente.
Modificato dal Congresso di Amburgo 1984.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-31