Quinto prot.

Art. III

(Articolo 17 modificato) Consiglio di Amministrazione

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo III ( modificato) Consiglio di Amministrazione 1. Nell'intervallo tra due Congressi, il Consiglio di Amministrazione (CA) assicura la continuità dei lavori dell'Unione secondo le disposizioni degli Atti dell'Unione. 2. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni a nome, e nell'interesse, dell'Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-iii

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