Quinto prot.

Art. VII

(Articolo 25 modificato) Firma, autentica, ratifica ed altre modalità di approvazione degli Atti dell'Unione

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VII ( modificato) Firma, autentica, ratifica ed altre modalità di approvazione degli Atti dell'Unione 1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale. 3. La Costituzione è ratificata il prima possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione è disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-vii

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