Quinto prot.
Art. VII
(Articolo 25 modificato) Firma, autentica, ratifica ed altre modalità di approvazione degli Atti dell'Unione
In vigore dal 30 apr 1997
Articolo VII
( modificato)
Firma, autentica, ratifica ed altre modalità di approvazione degli Atti dell'Unione
1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri.
2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale.
3. La Costituzione è ratificata il prima possibile dai paesi firmatari.
4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione è disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario.
5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-vii