Quinto prot.

Art. IX

Attuazione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale

In vigore dal 30 apr 1997
Articolo IX Attuazione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale Il presente Protocollo addizionale entrerà in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarrà in vigore per una durata indeterminata. In fede di che, i Plenipotenziari dei governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avrà un effetto e un valore identico a quello che avrebbe se le sue disposizioni fossero incluse nel testo della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sarà consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994. (Seguono firme). DICHIARAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA FIRMA DEGLI ATTI I A nome della Repubblica argentina: "Si ribadisce la riserva espressa al momento della ratifica della Costituzione dell'Unione postale universale, firmata a Vienna (Austria) il 10 luglio 1964 con la quale il Governo argentino fa espressamente notare che l' di tale Carta organica non concerne nè include le isole Malvine, le isole della Georgia del Sud, le isole Sandwich del Sud nè l'Antartide argentina. Pertanto la Repubblica argentina riconferma la sua sovranità su questi territori che sono parte integrante del suo territorio nazionale. Si ricorda inoltre che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le Risoluzioni 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 e 43/25 in cui si riconosce l'esistenza di un litigio di sovranità e si chiede ai Governi dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord di iniziare un negoziato per risolvere la controversia ed individuare una soluzione pacifica e definitiva dei problemi in sospeso tra i due paesi, comprese tutte le questioni relative al futuro delle isole Malvine, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite. Allo stesso modo, la Repubblica argentina sottolinea che la disposizione dell', paragrafo 1 della Costituzione postale universale sulla circolazione dei francobolli validi nel paese d'origine non sarà considerata obbligatoria per la Repubblica quando tali francobolli deformino la realtà geografica e giuridica argentina, fatta salva l'applicazione del paragrafo 15 della Dichiarazione comune argentino-britannica del 1 luglio 1971 sulle comunicazioni ed i movimenti tra il territorio continentale argentino e le isole Malvine, approvata con scambio di lettere tra i due Governi il 5 agosto 1971". (Congresso - Doc 101) II A nome della Repubblica Federale di Germania, del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Grecia, delle isole della Manica e dell'isola di Man, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e della Spagna: "Le delegazioni dei paesi membri della Comunità europea applicheranno gli Atti adottati dal presente Congresso, secondo gli obblighi loro derivanti ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea" (Congresso - Doc 101/Add 1) III A nome dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia: "Le delegazioni dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia applicheranno gli atti adottati dal presente Congresso, secondo gli obblighi loro derivanti ai sensi del Trattato istitutivo della Comunità europea". (Congresso - Doc 101/Add 2) IV A nome della Repubblica algerina democratica e popolare, del Regno dell'Arabia Saudita, dello Stato di Bahrain, degli Emirati arabi Uniti, della Repubblica d'Indonesia, della Repubblica islamica dell'Iran, della Repubblica dell'Iraq, della Jamahiriya araba libica popolare socialista, del Kuweit, della Repubblica libanese, della Malesia, della Repubblica islamica di Mauritania, della Repubblica islamica del Pakistan, dello Stato del Qatar, della Repubblica del Sudan, della Repubblica araba siriana, della Repubblica tunisina, della Repubblica dello Yemen: "Le summenzionate delegazioni, considerando la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra; ricordando che il sionismo ha tutte le caratteristiche dell'imperialismo, essendo fonte di conflitto e di guerra con i paesi limitrofi del Medio Oriente; constatando che il sionismo pratica, secondo la sua fondamentale filosofia, un espansionismo dichiarato poiché occupa territori riconosciuti de facto e de jure come appartenenti a paesi liberi, indipendenti e membri della comunità internazionale; consapevoli che il popolo palestinese subisce le sofferenze di uno stato di occupazione che gli viene imposto e che pertanto la sua difesa è una causa giusta in quanto finalizzata al ricupero dei suoi diritti umani e sociali ed al diritto dell'autodeterminazione ed alla edificazione di uno Stato indipendente sul territorio della Palestina; considerando che Israele è la punta di lancia di questa filosofia di imperialismo, di espansionismo e di razzismo, confermano la dichiarazione n. IX fatta al Congresso di Vienna 1964, la dichiarazione n. III fatta la Congresso di Tokyo 1969, la dichiarazione n. III fatta al Congresso di Losanna nel 1974, la dichiarazione n. V fatta al Congresso di Rio de Janeiro 1979 e la dichiarazione n. XXVII fatta al Congresso di Amburgo 1984 nonché la dichiarazione n. III fatta al Congresso di Washington 1989, e ribadiscono che la loro firma di tutti gli atti dell'Unione postale universale (Congresso di Seul 1994), nonché l'eventuale ulteriore ratifica di tali Atti da parte dei loro rispettivi Governi non sono validi nei confronti del membro iscritto sotto il nome di Israele e non ne implicano in alcun modo il riconoscimento" (Congresso - Doc 101/Add 3/Rev2) V A nome della Francia: "La Francia è di parere opposto per quanto riguarda la decisione adottata dal XXI Congresso dell'Unione postale universale, sulla creazione di un gruppo linguistico francese. Essa non riconosce il valore giuridico di questa decisione secondo il tenore e gli intenti della Costituzione dell'Unione postale universale. Essa non si ritiene pertanto vincolata da alcun obbligo derivante dalla creazione di detto gruppo. Deplora, in particolar modo che, una questione tanto delicata sia stata trattata in maniera frettolosa, senza un approfondito studio preliminare e senza parere giuridico, e senza aver ricercato il consenso necessario per deliberare in condizioni ragionevoli su un problema di siffatta importanza" (Congresso - Doc 101/Add 4) VI A nome d'Israele: "La delegazione d'Israele al XXI Congresso dell'Unione postale universale respinge senza riserve, e nella loro integralità, tutte le dichiarazioni o riserve formulate da alcuni Paesi membri dell'Unione nel XV Congresso dell'Unione (Vienna 1964), nel XVI Congresso (Tokyo 1969) nel XVII Congresso (Losanna 1974), nel XVIII Congresso (Rio de Janeiro 1979), nel XIX Congresso (Amburgo 1984) nel XX Congresso (Washington 1989) e nel XXI Congresso (Seul 1994) che allegano non tenere conto dei suoi diritti di membro dell'UPU. Esse sono infatti incompatibili con lo statuto di membro dell'ONU e dell'UPU d'Israele. Tali dichiarazioni, inoltre, sono state formulate nell'intento di non applicare gli atti dell'UPU e sono pertanto contrarie al tenore ed agli intenti della Costituzione, della Convenzione e degli Accordi. Pertanto, la delegazione d'Israele considera queste dichiarazioni come illegali, senza valore e non avvenute" (Congresso - Doc 101/Add 5) B "In conformità con il tenore e gli intenti della Costituzione dell'UPU, la delegazione d'Israele considera che la risoluzione del Congresso sulle relazioni postali nella penisola di Corea ha effetto vincolante nelle relazioni postali e livello universale". (Congresso - Doc 101/Add 6) VII A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: "Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha dubbi sulla sovranità del Regno Unito sulle isole Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, nonché sul territorio britannico antartico. A questo proposito, richiama l'attenzione sull'articolo IV del Trattato Antartico di cui il Regno Unito e l'Argentina sono parti. Il Governo del Regno Unito non accetta quindi la dichiarazione della Repubblica argentina che pretende contestare la sovranità dei territori sopra menzionati e non accetta neppure la dichiarazione della Repubblica argentina relativa all', par. 1 della Convenzione postale universale (Congresso - Doc 101) Per quanto riguarda le altre questioni di cui nella dichiarazione della Repubblica argentina, il Governo del Regno Unito riserva la sua posizione". (Congresso - Doc 101/Add 7) VIII Dichiarazione della delegazione dell'ex-repubblica iugoslava di Macedonia "La Delegazione governativa della Repubblica di Macedonia accetta gli atti finali adottati dal XXI Congresso dell'UPU che ha avuto luogo a Seul dal 22 agosto al 14 settembre 1994, con riserva della ratifica ufficiale della Repubblica di Macedonia". (Congresso - Doc 101/Add 8)
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-ix

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