Convenzione

Art. 5

Francobolli

In vigore dal 30 apr 1997
Francobolli 1. Le Amministrazioni postali emettono a titolo esclusivo i francobolli attestanti il pagamento della francatura secondo gli Atti dell'Unione. I marchi di francatura postale, le impronte di macchine francatrici e le impronte con macchine tipografiche o altri procedimenti di stampa o di timbratura conformi alle disposizioni del Regolamento possono essere utilizzati solo su autorizzazione dell'Amministrazione postale. 2. I soggetti ed i motivi dei francobolli devono essere conformi ai concetti contenuti nel preambolo della Costituzione dell'UPU e nelle decisioni adottate dagli organi dell'Unione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-5

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