Convenzione

Art. 6

Tasse

In vigore dal 30 apr 1997
Tasse 1. Le tasse relative ai vari servizi postali internazionali sono stabilite nella Convenzione e negli Accordi. La determinazione delle tasse deve essere effettuata, in linea di massima, in relazione ai costi inerenti alla fornitura di tali prestazioni. 2. Le tasse applicate, ivi comprese quelle menzionate a titolo indicativo negli Atti, devono essere almeno uguali a quelle applicate agli invii del regime interno aventi le medesime caratteristiche (categoria, quantità, tempi di trattamento ecc.) 3. Le Amministrazioni postali sono autorizzate ad applicare una tassazione superiore a tutte le tasse figuranti nella Convenzione e negli Accordi, comprese quelle che non vi sono menzionate a titolo indicativo: 3.1 quando le tasse da esse applicate per gli stessi servizi, nel loro regime interno, sono più elevate di quelle stabilite; 3.2 qualora ciò è necessario per coprire i costi di gestione dei loro servizi o per ogni altro ragionevole motivo. 4. È vietato percepire sui clienti tasse postali di qualunque tipo diverse da quelle previste nella Convenzione e negli Accordi. 5. Salvo i casi previsti dalla Convenzione e dagli Accordi, ciascuna Amministrazione postale conserva le tasse che ha percepito.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-6

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo