Convenzione›Parte SECONDA
Art. 11
Tariffe preferenziali
In vigore dal 30 apr 1997
Tariffe preferenziali
1. Al di là del limite minimo di tasse fissato all'.2, le Amministrazioni postali hanno facoltà di concedere tasse ridotte, in base alla loro legislazione interna, per gli invii della postalettere impostati nel loro paese. In particolare, hanno la possibilità di concedere tariffe preferenziali ai clienti con un importante traffico postale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-11