Convenzione›Parte SECONDA
Art. 15
Buoni risposta internazionali
In vigore dal 30 apr 1997
Buoni risposta internazionali
1. Le Amministrazioni postali hanno facoltà di vendere buoni risposta internazionali emessi dall'Ufficio internazionale e di limitarne la vendita secondo la loro legislazione interna.
2. Il valore del buono risposta è di 0,74 DTS. Il prezzo di vendita stabilito dalle Amministrazioni interessate non può essere inferiore a tale valore.
3. I buoni risposta sono cambiabili in ogni Paese membro con uno o più francobolli rappresentanti la francatura minima di un invio prioritario ordinario o di una lettera via aerea ordinaria diretta all'estero. Se la legislazione interna del paese di cambio non vi si oppone, i buoni risposta sono inoltre cambiabili con francobolli postali o con altri marchi o impronte di francatura postale.
4. L'amministrazione di un Paese membro ha inoltre facoltà di esigere la consegna simultanea dei buoni risposta e degli invii da francare in cambio di detti buoni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-15