Convenzione
Art. 18
Invii con valore dichiarato
In vigore dal 30 apr 1997
Invii con valore dichiarato
1. Gli invii prioritari e non prioritari e le lettere contenenti carte valori, documenti o oggetti di valore sono denominati "invii con valore dichiarato" possono essere scambiati con assicurazione del contenuto per il valore dichiarato dal mittente. Tale scambio è limitato alle relazioni tra le Amministrazioni postali che si sono dichiarate d'accordo per accettare questi invii, sia nelle loro relazioni reciproche sia in un'unica direzione.
2. L'ammontare della dichiarazione di valore è di regola illimitato. Ogni Amministrazione ha tuttavia la facoltà di limitare la dichiarazione di valore, per quanto la riguarda, ad un importo che non può essere inferiore a 4000 DTS. Tuttavia, il limite del valore dichiarato adottato nel servizio interno, è applicabile se è inferiore a detto importo.
3. La tassa degli invii con valore dichiarato deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura ordinaria, della tassa fissa di raccomandazione prevista all'.2 e di una tassa di assicurazione.
4. In luogo della tassa fissa di raccomandazione, le Amministrazioni postali hanno facoltà di riscuotere la tassa corrispondente del loro servizio interno, o eccezionalmente, una tassa di 3,27 DTS al massimo.
5. La tassa di assicurazione è di 0,33 DTS al massimo per 65,34 DTS o frazione di 65,34 DTS dichiarati, o di 0,5 per cento del valore dichiarato. Questa tassa è applicabile a prescindere dal paese di destinazione, anche nei paesi che si incaricano dei rischi che possono risultare da un caso di forza maggiore.
6. Nei casi in cui siano necessarie misure di sicurezza eccezionali, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alle tasse menzionate sotto 3, 4 e 5, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-18