Convenzione

Art. 21

Consegna in mani proprie

In vigore dal 30 apr 1997
Consegna in mani proprie 1. A richiesta del mittente e nelle relazioni fra le Amministrazioni che hanno dato il loro consenso, gli invii raccomandati, gli invii assicurati e gli invii con valori dichiarati sono consegnati in mani proprie. Le Amministrazioni possono convenire di ammettere questa possibilità solo per gli invii di denaro contante accompagnati da un avviso di ricevimento. In tutti i casi il mittente paga una tassa di consegna in mani proprie di 0,16 DTS al massimo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-21

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