Convenzione
Art. 25
Impostazione di corrispondenze all'estero
In vigore dal 30 apr 1997
Impostazione di corrispondenze all'estero
1. Nessun Paese membro è tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi, residenti nel proprio territorio, impostino o facciano impostare in un paese estero, allo scopo di beneficiare delle condizioni tariffarie più favorevoli che vi sono applicate.
2. Le disposizioni previste sotto 1 si applicano senza distinzione, sia agli invii della postalettere formati nel paese di residenza del mittente e poi trasportati oltre frontiera, sia agli invii della postalettere confezionati in un paese estero.
3. L'Amministrazione di destinazione ha il diritto di esigere dal mittente, e, a difetto, dall'Amministrazione di impostazione, il pagamento delle tariffe interne. Se nè il mittente, nè l'Amministrazione di impostazione accettano di pagare tali tariffe entro un termine stabilito dall'Amministrazione di destinazione, questa può sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di spedizione, sia trattarli in conformità con la sua legislazione.
4. Nessun Paese membro è tenuto a dar corso o a distribuire ai destinatari senza ricevere un'adeguata remunerazione, gli invii della postalettere che mittenti qualsiasi hanno impostato o fatto impostare in grande quantità in un paese diverso da quello in cui risiedono.
Le Amministrazioni di destinazione hanno il diritto di esigere dall'Amministrazione d'impostazione una remunerazione in relazione ai costi sostenuti, che non dovrà essere superiore all'importo più elevato delle due formule di seguito: sia l'80 per cento della tariffa interna applicabile ad invii equivalenti, sia 0,14 DTS per invio più 1 DTS per chilogrammo. Se l'Amministrazione di impostazione non accetta di pagare l'importo reclamato in un termine fissato dall'Amministrazione di destinazione quest'ultima può, sia rispedire gli invii all'Amministrazione di impostazione, con il diritto di essere rimborsata delle spese di rispedizione, sia trattarli in conformità con la sua legislazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-25