Convenzione
Art. 26
Invii non accettati. Divieti
In vigore dal 30 apr 1997
Invii non accettati. Divieti
1. Gli invii che non soddisfano i requisiti della Convenzione e del Regolamento non vengono accettati.
2. Gli invii diversi dagli invii con valore dichiarato non possono contenere monete, biglietti di banca, carta moneta o valori qualsiasi al portatore, assegni di viaggio, platino, oro o argento, lavorati o meno, pietre preziose, gioielli ed altri oggetti preziosi. Tuttavia, se la legislazione interna dei paesi di origine e di destinazione lo consente, questi oggetti possono essere spediti in busta chiusa come invii raccomandati.
3. Le lettere non possono contenere documenti aventi carattere di corrispondenza attuale e personale scambiate tra persone diverse dal mittente e dal destinatario o dalle persone che abitano con questi ultimi. Qualora ne accerti la presenza, l'Amministrazione del paese di origine o di destinazione le tratta secondo la sua legislazione.
4. Fatte salve le eccezioni previste nel Regolamento, gli stampati ed i cecogrammi:
4.1 non possono recare alcuna annotazione nè contenere alcun documento avente carattere di corrispondenza attuale e personale; 4.2 non possono contenere francobolli, moduli di affrancazione obliterati o meno, nè carte rappresentative di un valore.
5. È vietato l'inserimento negli invii della postalettere degli oggetti enumerati di seguito:
5.1 stupefacenti e sostanze psicotrope;
5.2 materie esplosive, infiammabili o altre materie pericolose; tuttavia le materie biologiche deperibili e le materie radioattive di cui all' non ricadono nella portata di tale divieto;
5.3 gli oggetti osceni o immorali;
5.4 gli oggetti la cui importazione o circolazione è vietata nel paese di destinazione.
6. È vietato l'inserimento di animali vivi negli invii della postalettere.
6.1 Sono tuttavia ammessi negli invii della postalettere diversi dagli invii con valore dichiarato:
6.1.1 le api, le sanguisughe ed i bachi da seta;
6.1.2 i parassiti ed i distruttori d'insetti nocivi destinati al controllo di tali insetti e scambiati tra gli Istituti ufficialmente riconosciuti.
7. Il trattamento degli invii ammessi erroneamente è indicato nel Regolamento. Tuttavia gli invii che contengono gli oggetti di cui in 5.1, 5.2 e 5.3 non sono in alcun caso inoltrati a destinazione, nè consegnati ai destinatari nè respinti all'origine.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-26