Convenzione

Art. 27

Rispedizione

In vigore dal 30 apr 1997
Rispedizione 1. In caso di cambiamento di indirizzo del destinatario, gli invii della postalettere gli sono rispediti immediatamente alle condizioni stabilite nel servizio interno. 2. Gli invii tuttavia non sono rispediti: 2.1 se il mittente ne ha vietato la rispedizione mediante un'annotazione sulla soprascritta in una lingua conosciuta nel Paese di destinazione. 2.2 se riportano, oltre all'indirizzo del destinatario, la menzione "o all'occupante dei luoghi". 3. Le Amministrazioni che riscuotono una tassa per le domande di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere questa stessa tassa nel servizio internazionale. 4. Nessun supplemento di tassa è riscosso per gli invii della postalettere rispediti da paese a paese, salvo le eccezioni previste nel Regolamento. Tuttavia, le Amministrazioni che riscuotono una tassa di rispedizione nel loro servizio interno sono autorizzate a riscuotere la stessa tassa per gli invii della postalettere del regime internazionale rispediti nel loro servizio. 5. Le condizioni di rispedizione sono indicate nel Regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-27

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