Convenzione
Art. 32
Tassa di presentazione in dogana
In vigore dal 30 apr 1997
Tassa di presentazione in dogana
1. Gli invii sottoposti a controllo doganale nel paese di origine o di destinazione, a seconda dei casi, possono essere gravati, a titolo postale, di una tassa speciale di 2,61 DTS al massimo. Per ogni sacco M, la tassa speciale può essere elevata fino a 3,27 DTS al massimo.
Questa tassa è riscossa solo a titolo della presentazione in dogana e dello sdoganamento degli invii soggetti a diritti doganali o di ogni altro diritto di stessa natura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-32