Convenzione

Art. 34

Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità

In vigore dal 30 apr 1997
Responsabilità delle Amministrazioni postali. Indennità 1. Generalità 1.1 Salvo nei casi previsti all', le Amministrazioni postali rispondono: 1.1.1 della perdita, della manomissione o avaria degli invii raccomandati e degli invii con valore dichiarato; 1.1.2 della perdita degli invii con ricevuta di ritorno. 1.2 Le Amministrazioni postali possono impegnarsi a coprire i rischi derivanti da un caso di forza maggiore. 2. Invii raccomandati. 2.1 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennità in caso di perdita dell'invio. 2.1.1 L'indennità per la perdita di un invio raccomandato ammonta a 30 DTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione dell'invio; 2.1.2 L'indennità per la perdita di un sacco M raccomandato ammonta a 150 BTS, compreso il valore delle tasse pagate al momento dell'impostazione del sacco M. 2.2 Il mittente di un invio raccomandato ha diritto ad una indennità se il contenuto dell'invio è manomesso o avariato, sotto riserva che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a proteggere efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria. 2.2.1 L'indennità per un invio raccomandato manomesso o avariato corrisponde in linea di massima all'ammontare effettivo del danno. Tuttavia non può in alcun caso eccedere gli importi fissati a 2.1.1 e 2.1.2. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. 3. Invio assicurato 3.1 In caso di perdita di un invio assicurato, il mittente ha diritto alla restituzione delle tasse pagate. 3.2 Il mittente ha inoltre diritto alla restituzione delle tasse pagate se il contenuto è stato interamente manomesso o avariato, a condizione che l'imballaggio sia stato riconosciuto sufficiente a garantire efficacemente il contenuto da rischi accidentali di manomissione o di avaria. 4. Invii con valore dichiarato 4.1 In caso di perdita, di manomissione o di avaria di un invio con valore dichiarato, il mittente ha diritto ad una indennità corrispondente in linea di massima all'ammontare effettivo del danno. I danni indiretti o gli utili non realizzati non sono presi in considerazione. Tale indennità non può tuttavia eccedere l'importo in DTS del valore dichiarato. 4.2 L'indennità è calcolata secondo il prezzo corrente, convertito in DTS, degli oggetti di valore di stessa natura, nel luogo ed all'epoca in cui sono stati accettati per il trasporto; in mancanza di prezzo corrente, l'indennità è calcolata secondo il valore ordinario degli oggetti valutati sulle stesse basi. 4.3 Se un'indennità è dovuta a causa di perdita, manomissione o avaria totale di un invio con valore dichiarato, il mittente o, a seconda dei casi, il destinatario hanno diritto inoltre alla restituzione delle tasse e diritti pagati, ad eccezione della tassa di assicurazione che rimane in tutti i casi acquisita all'Amministrazione di origine. 5. In deroga alle disposizioni previste sotto 2.1 e 4.1, il destinatario ha diritto all'indennità dopo avere preso in consegna un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, manomesso o avariato. 6. L'amministrazione di origine ha facoltà di corrispondere ai mittenti nel suo paese le indennità previste dalla sua legislazione interna per gli invii raccomandati a condizione che non siano inferiori a quelle fissate a 2.1. Lo stesso si applica per l'Amministrazione di destinazione quando l'indennità è pagata al destinatario. Gli importi fissati sotto 2.1 rimangono tuttavia applicabili: 6.1 in caso di ricorso contro l'Amministrazione responsabile; 6.2 se il mittente desiste dai suoi diritti a favore del destinatario o viceversa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-34

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