Convenzione
Art. 39
Disposizioni generali
In vigore dal 30 apr 1997
Disposizioni generali
1. Le Amministrazioni postali possono convenire tra di loro di partecipare ai servizi della posta elettronica.
2. La posta elettronica è un servizio postale che utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere, in conformità all'originale ed in pochi secondi, messaggi ricevuti dal mittente sotto forma materiale o elettronica e che possono essere consegnati al destinatario sotto forma materiale o elettronica. Nel caso di consegna materiale, le informazioni sono di regola trasmesse per via elettronica sulla più grande distanza possibile e riprodotte materialmente il più vicino possibile al destinatario. I messaggi sotto forma materiale sono consegnati sotto piego al destinatario come invii della postalettere.
3. Le tariffe relative alla posta elettronica sono stabilite dalle Amministrazioni in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-39