Convenzione
Art. 39
73 / 208Disposizioni generali
In vigore dal 30 apr 1997
Disposizioni generali
1. Le Amministrazioni postali possono convenire tra di loro di partecipare ai servizi della posta elettronica.
2. La posta elettronica è un servizio postale che utilizza la via delle telecomunicazioni per trasmettere, in conformità all'originale ed in pochi secondi, messaggi ricevuti dal mittente sotto forma materiale o elettronica e che possono essere consegnati al destinatario sotto forma materiale o elettronica. Nel caso di consegna materiale, le informazioni sono di regola trasmesse per via elettronica sulla più grande distanza possibile e riprodotte materialmente il più vicino possibile al destinatario. I messaggi sotto forma materiale sono consegnati sotto piego al destinatario come invii della postalettere.
3. Le tariffe relative alla posta elettronica sono stabilite dalle Amministrazioni in considerazione dei costi e delle esigenze del mercato.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-39