Convenzione

Art. 38

Recupero eventuale dell'indennità presso il mittente o il destinatario

In vigore dal 30 apr 1997
Recupero eventuale dell'indennità presso il mittente o il destinatario 1. Se, successivamente al pagamento dell'indennità, un invio raccomandato o un invio con valore dichiarato, oppure una parte del contenuto precedentemente considerati smarriti sono ritrovati, il mittente, o, a seconda dei casi, il destinatario viene informato che l'invio è custodito a sua disposizione per un periodo di tre mesi, dietro rimborso dell'importo dell'indennità pagata. Gli viene domandato, contestualmente, a chi l'invio debba essere recapitato. In caso di rifiuto o di non-risposta nel termine stabilito, la stessa domanda è indirizzata al destinatario o al mittente, a seconda dei casi. 2. Se il mittente ed il destinatario rinunziano a rientrare in possesso dell'oggetto, quest'ultimo diventa di proprietà dell'Amministrazione o, se del caso, delle Amministrazioni che hanno subito il danno. 3. In caso venga successivamente accertato che un invio con valore dichiarato ha un contenuto di valore inferiore all'importo dell'indennità pagata, il mittente deve rimborsare l'importo di tale indennità contro restituzione dell'invio, fatte salve le conseguenze derivanti dalla dichiarazione fraudolenta di valore.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-38

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