Convenzione
Art. 33
Diritti doganali e altri diritti
In vigore dal 30 apr 1997
Diritti doganali e altri diritti
1. Le Amministrazioni postali hanno facoltà di riscuotere, dai destinatari degli invii, i diritti doganali ed ogni altro eventuale diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-33