Convenzione
Art. 31
Controllo doganale
In vigore dal 30 apr 1997
Controllo doganale
1. L'Amministrazione postale del paese di origine e quella del paese di destinazione hanno facoltà di sottoporre a controllo doganale gli invii della postalettere, secondo la legislazione di tali paesi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-31