Convenzione
Art. 20
Avviso di ricevimento
In vigore dal 30 apr 1997
Avviso di ricevimento
1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio assicurato o di un invio con valore dichiarato può chiedere un avviso di ricevimento pagando al momento dell'impostazione una tassa di 0,98 DTS al massimo. L'avviso di ricevimento è rinviato al mittente per la via più breve (aerea o di superficie).
2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli è stato consegnato entro i termini normali, non viene riscossa una seconda tassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-20