Art. 20 · Avviso di ricevimento
Convenzione

Art. 20

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Avviso di ricevimento

In vigore dal 30 apr 1997
Avviso di ricevimento 1. Il mittente di un invio raccomandato, di un invio assicurato o di un invio con valore dichiarato può chiedere un avviso di ricevimento pagando al momento dell'impostazione una tassa di 0,98 DTS al massimo. L'avviso di ricevimento è rinviato al mittente per la via più breve (aerea o di superficie). 2. Quando il mittente reclama un avviso di ricevimento che non gli è stato consegnato entro i termini normali, non viene riscossa una seconda tassa.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-20