Convenzione

Art. 16

Invii raccomandati

In vigore dal 30 apr 1997
Invii raccomandati 1. Gli invii della postalettere possono essere spediti in raccomandazione. 2. La tassa degli invii raccomandati deve essere corrisposta anticipatamente. Essa si compone della tassa di francatura dell'invio, secondo il suo sistema di classificazione e la sua categoria e di una tassa fissa di raccomandazione di 1,31 DTS al massimo. Per ciascun sacco M, le amministrazioni riscuotono, in luogo della tassa unitaria, una tassa globale non eccedente cinque volte la tassa unitaria. 3. Qualora siano necessarie misure di sicurezza straordinarie, le Amministrazioni possono riscuotere dai mittenti o dai destinatari, oltre alla tassa menzionata sotto 2, le tasse speciali previste dalla loro legislazione interna. 4. Le Amministrazioni postali disposte ad assumersi i rischi che possono derivare dal caso di forza maggiore hanno facoltà di riscuotere una tassa speciale di 0,13 DTS al massimo per ogni invio raccomandato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-16

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