Convenzione›Parte SECONDA
Art. 14
Francatura delle corrispondenze a bordo delle navi
In vigore dal 30 apr 1997
Francatura delle corrispondenze a bordo delle navi
1. Le corrispondenze impostate a bordo di una nave durante la fermata nei due punti estremi del percorso o in uno degli scali intermedi devono essere francate mediante francobolli e secondo la tariffa del paese nelle cui acque si trova la nave.
2. Se l'impostazione a bordo avviene in alto mare, le corrispondenze possono essere francate, salvo contrario accordo fra le Amministrazioni internazionali, mediante francobolli ed in base alla tariffa del Paese al quale appartiene o da cui dipende la nave stessa. Gli invii francati in queste condizioni devono essere consegnati all'ufficio postale dello scalo il prima possibile dopo l'arrivo della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-14