Regolamento

Art. 14

Proposte

In vigore dal 30 apr 1997
Proposte 1. Tutte le questioni sottoposte al Congresso sono oggetto di proposte. 2. Tutte le proposte pubblicate dall'Ufficio internazionale prima dell'inizio del Congresso sono considerate sottoposte al Congresso. 3. Nessuna proposta potrà essere presa in considerazione nei due mesi precedenti l'inizio del Congresso, salvo quelle miranti all'emendamento di proposte precedenti. 4. È considerata come emendamento ogni proposta di modifica la quale, pur senza alterare il merito della proposta, comporta una soppressione, un'aggiunta ad una parte della proposta originale o la revisione di una parte di detta proposta. Nessuna proposta di modifica sarà considerata alla stregua di un emendamento se è incompatibile con il senso o l'intento della proposta originale. Nei casi incerti, spetta al Congresso o alla Commissione definire la questione. 5. Gli emendamenti presentati al Congresso riguardo a proposte già effettuate devono essere consegnati per iscritto in lingua francese al Segretariato prima delle ore 12.00 dell'ante vigilia del giorno in cui saranno deliberati, cosicché possano essere distribuiti ai delegati lo stesso giorno. Tale termine non si applica agli emendamenti risultanti direttamente da un dibattito in seno al Congresso o alle Commissioni. In questo caso, l'autore dell'emendamento, ove richiesto, deve presentare il testo per iscritto in lingua francese o, qualora ciò non sia possibile, in qualsiasi altra lingua del dibattito. Il Presidente interessato ne darà o ne farà dare lettura. 6. La procedura prevista al paragrafo 5 si applica anche alla presentazione di proposte che mirano a modificare il testo degli Atti (progetti di risoluzione, di raccomandazione, di auspicio ecc.). 7. Tutte le proposte o emendamenti devono essere presentati nella forma definitiva del testo che sarà inserito negli Atti dell'Unione, con riserva beninteso di una messa a punto da parte della Commissione di redazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-14

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