Regolamento

Art. 19

Regole e procedure di voto

In vigore dal 30 apr 1997
Regole e procedure di voto 1. Le questioni che non possono essere regolate di comune accordo sono decise tramite votazione. 2. Le votazioni hanno luogo con il sistema tradizionale o con il dispositivo elettronico di votazione. Di regola essere sono effettuate con l'ausilio del dispositivo elettronico quando l'assemblea ne può disporre. Tuttavia, in caso di votazione segreta si può ricorrere al sistema tradizionale se vi è una domanda in tal senso da parte di una delegazione, appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti. 3. Nel sistema tradizionale, le procedure di votazione sono le seguenti: a) a mano alzata: se il risultato della votazione dà adito a dubbi, il Presidente può, a sua discrezione o a richiesta di una delegazione, far procedere immediatamente ad una votazione per appello nominale sulla stessa questione; b) per appello nominale: su domanda di una delegazione o a discrezione del Presidente. L'appello avviene secondo l'ordine alfabetico francese dei paesi rappresentati iniziando dal paese il cui nome è estratto a sorte dal Presidente. Il risultato della votazione è riportato nel processo verbale della seduta, assieme all'elenco dei paesi secondo la natura del voto; c) per scrutinio segreto: con scheda di voto su richiesta di due delegazioni. Il Presidente della riunione designa in questo caso tre scrutatori e prende i provvedimenti necessari per garantire il segreto del voto. 4. Con il dispositivo elettronico, le procedure di votazione sono le seguenti: a) voto non registrato: sostituisce un voto a mano alzata; b) voto registrato: sostituisce un voto per appello nominale; tuttavia non si procede all'appello dei nomi dei paesi salvo se una delegazione lo richiede, e se la domanda è appoggiata dalla maggioranza delle delegazioni presenti e votanti; c) voto segreto: sostituisce lo scrutinio segreto con schede di voto. 5. A prescindere dal sistema utilizzato, il voto a scrutinio segreto ha precedenza su ogni altra procedura. 6. Quando la votazione ha inizio, nessuna delegazione può interromperla, salvo per una mozione d'ordine relativa alle modalità di svolgimento della votazione. 7. Dopo la votazione, il Presidente può autorizzare i delegati ad esplicitare il loro voto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-19

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