Regolamento

Art. 22

Elezione del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale

In vigore dal 30 apr 1997
Elezione del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale 1. Le elezioni del Direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale hanno luogo a scrutinio segreto in una o più sedute durante lo stesso giorno. È eletto il candidato che ottiene la maggioranza dei voti espressi dai Paesi membri presenti e votanti. Si procede al numero di scrutini necessari affinché il candidato possa ottenere la maggioranza. 2. Sono considerati Paesi membri presenti e votanti i paesi che votano per uno dei candidati regolarmente annunciati, le astensioni non essendo prese in considerazione nel conteggio dei voti necessari per costituire la maggioranza, e neppure le schede bianche o non valide. 3. Se il numero di astensioni e di schede bianche o non valide supera la metà del numero di voti espressi secondo il paragrafo 2, l'elezione è rinviata ad una seduta successiva durante la quale non sarà tenuto conto nè delle astensioni nè delle schede bianche o non valide. 4. Il candidato che ha ottenuto il numero minore di voti ad un giro di scrutinio, viene eliminato. 5. in caso di parità di voti, si procede ad un primo e se del caso ad un secondo scrutinio supplementare ai fini dello spareggio dei candidati ex aequo, il voto essendo concentrato unicamente su tali candidati. Se il risultato è negativo, decide la sorte ed il Presidente procede al sorteggio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-22

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