Regolamento
Art. 18
Quorum
In vigore dal 30 apr 1997
Quorum
1. Con riserva dei paragrafi 2 e 3, il quorum necessario per l'apertura delle sedute e per le votazioni è costituito dalla metà dei Paesi membri rappresentati al Congresso e aventi diritto di voto.
2. Al momento delle votazioni sulla modifica della Costituzione e del Regolamento generale, il quorum richiesto è costituito dai due terzi dei Paesi membri dell'Unione.
3. Per gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, il quorum previsto per l'apertura delle sedute e per le votazioni è costituito dalla metà dei Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti all'Accordo in questione e che hanno diritto di voto.
4. Le delegazioni presenti che non partecipano ad un determinato voto o che dichiarano di non volervi partecipare, non sono considerati assenti ai fini della determinazione del quorum richiesto ai paragrafi 1, 2 e 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-18