Regolamento

Art. 15

Esame delle proposte al Congresso e nelle Commissioni

In vigore dal 30 apr 1997
Esame delle proposte al Congresso e nelle Commissioni 1. Le proposte di tipo redazionale (il cui numero è accompagnato dalla lettera R) sono trasmesse alla Commissione di redazione sia direttamente se l'Ufficio internazionale non ha dubbi circa la loro natura (un elenco è compilato dall'Ufficio internazionale per la Commissione di redazione) sia se, d'avviso dell'Ufficio internazionale vi sono dubbi circa la loro natura benché tutte le altre Commissioni ne abbiano confermato il carattere specificamente redazionale (anche per queste proposte un elenco è compilato per le Commissioni interessate). Tuttavia, se dette proposte sono collegate ad altre proposte di merito da sottoporre al Congresso o ad altre Commissioni, la Commissione di redazione le esaminerà solo dopo che il Congresso o le altre Commissioni si siano pronunciate sulle proposte di merito corrispondenti. Le proposte il cui numero non è accompagnato dalla lettera R ma che, secondo l'Ufficio internazionale, sono di tipo redazionale, saranno deferite direttamente alle Commissioni che trattano le proposte di merito corrispondenti e che decideranno all'inizio dei loro lavori quali di queste proposte devono essere trasmesse direttamente alla Commissione di redazione. L'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte per le Commissioni in oggetto. 2. Di regola, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che derivano da proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi, sono trattate dalla Commissione interessata, a meno che quest'ultima non decida di rinviarle al Consiglio di gestione postale, dietro proposta del suo Presidente o di una delegazione. In caso di obiezioni, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 3. Di converso, le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione che derivano da proposte di modifica della Convenzione e degli Accordi, sono rinviate al Consiglio di gestione postale, a meno che la Commissione non decida di trattarle in seno al Congresso, su proposta del suo Presidente o di una delegazione. In caso di obiezioni, il Presidente sottopone immediatamente la questione ad un voto di procedura. 4. Se una stessa questione è oggetto di più proposte, il Presidente decide il loro ordine di discussione iniziando, di regola, dalla proposta che maggiormente differisce dal testo di base e che implica un cambiamento sostanziale rispetto allo status quo. 5. Se una proposta può essere suddivisa in più parti, ciascuna di esse può, con l'accordo dell'autore della proposta o dell'assemblea, essere esaminata e messa ai voti separatamente. 6. Ogni proposta ritirata dal suo autore in Congresso o in Commissione può essere ripresa dalla delegazione di un altro Paese membro. Allo stesso modo, se un emendamento ad una proposta è accettata dall'autore della stessa, un'altra delegazione potrà riprendere la proposta originale non emendata. 7. Ogni emendamento ad una proposta, accettato dalla delegazione che ha presentato la proposta, è immediatamente incorporato nel testo della proposta. Se l'autore della proposta originale non accetta un emendamento, il Presidente decide se si debba votare innanzitutto sull'emendamento o sulla proposta, a seconda di quale sia la formulazione che differisce maggiormente dal senso o dall'intento del testo di base e che implica un cambiamento sostanziale rispetto allo status quo. 8. La procedura di cui al paragrafo 7 si applica anche quando sono presentati più emendamenti ad una stessa proposta. 9. Il Presidente del Congresso ed i Presidenti delle Commissioni provvedono a far consegnare alla Commissione di redazione, dopo ciascuna seduta, il testo scritto delle proposte, degli emendamenti o delle decisioni adottate. 10. Al termine dei loro lavori, le Commissioni formulano, a proposito dei Regolamenti di esecuzione che li riguardano, una risoluzione in due parti comportanti: 1 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio di gestione postale per esame; 2 - i numeri delle proposte rinviate al Consiglio di gestione postale, accompagnate da direttive del Congresso. Per quanto riguarda le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione, approvate da una Commissione e successivamente trasmesse alla Commissione di redazione, esse sono oggetto di una risoluzione che include in annesso il testo definitivo delle proposte adottate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-15

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo