Regolamento
Art. 12
Lingue di deliberazione
In vigore dal 30 apr 1997
Lingue di deliberazione
1. Con riserva del paragrafo 2, le lingue francese, inglese, russa e spagnola sono ammesse per le deliberazioni con l'ausilio di un sistema d'interpretazione simultanea o consecutiva.
2. Le deliberazioni della Commissione di redazione avvengono in lingua francese.
3. Sono autorizzate anche altre lingue per le deliberazioni indicate nel paragrafo 1. La lingua del paese ospite gode di un diritto di priorità al riguardo. Le delegazioni che utilizzano altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 1, sia mediante un sistema di interpretazione simultanea, con eventuali modifiche di natura tecnica, sia con interpreti particolari.
4. Le spese d'installazione e di manutenzione degli impianti tecnici sono a carico dell'Unione.
5. Le spese dei servizi di interpretazione sono suddivise tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-12