Regolamento

Art. 7

Presidenze e vice-presidenze del Congresso e delle Commissioni

In vigore dal 30 apr 1997
Presidenze e vice-presidenze del Congresso e delle Commissioni 1. Nella sua prima seduta plenaria, il Congresso elegge, su proposta del Decano, il Presidente del Congresso e successivamente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei Paesi membri incaricati delle Vice-presidenze del Congresso nonché delle presidenze e vice-presidenze delle Commissioni. Tali funzioni sono conferite, per quanto possibile, in base ad un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri. 2. I Presidenti aprono e chiudono le sedute che presiedono, dirigono il dibattito, danno la parola agli oratori, mettono le proposte ai voti ed indicano la maggioranza richiesta per le votazioni, proclamano le decisioni e, con riserva dell'approvazione del Congresso, forniscono se del caso una interpretazione di tali decisioni. 3. I Presidenti vigilano sul rispetto del presente Regolamento e sul mantenimento dell'ordine durante le sedute. 4. Ogni delegazione può appellarsi, dinnanzi al Congresso o alla Commissione contro una decisione adottata dal Presidente di detti organi, in base ad una disposizione del Regolamento o un'interpretazione dello stesso; la decisione del Presidente rimane tuttavia valida se non è annullata dalla maggioranza dei membri presenti e votanti. 5. Se il Paese membro incaricato della presidenza non è più in grado di esercitare tale funzione, il Congresso o la Commissione nominano uno dei Vice-Presidenti in sostituzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-7

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