Regolamento
Art. 2
Delegazioni
In vigore dal 30 apr 1997
Delegazioni
1. Il termine "delegazione" indica la persona o l'insieme di persone designate da un Paese membro a partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonché, se del caso, di un supplente del Capo delegazione, di uno o più delegati e, eventualmente, di uno o più funzionari addetti (compresi gli esperti, i segretari, ecc.).
2. I Capi delegazione, i loro supplenti ed i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell', paragrafo 2 della Costituzione, quando sono muniti di poteri secondo le condizioni stabilite all' del presente Regolamento.
3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma di regola non hanno diritto di voto. Tuttavia, essi possono essere autorizzati dal Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle Commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto, prima dell'inizio della seduta, al Presidente della Commissione interessata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-2