Regolamento
Art. 5
Osservatori
In vigore dal 30 apr 1997
Osservatori
1. Dei rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono partecipare alle deliberazioni del Congresso.
2. Gli osservatori delle organizzazioni intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni durante il dibattito di questioni concernenti tali organizzazioni. Negli stessi casi, possono anche essere ammessi alle sedute delle Commissioni, osservatori delle organizzazioni internazionali non governative se la Commissione in oggetto vi consente.
3. Sono inoltre ammessi, a titolo di osservatori, rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette istituite secondo l', paragrafo 1 della Costituzione, qualora ne esprimano il desiderio.
4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-5