Regolamento

Art. 3

Credenziali dei delegati

In vigore dal 30 apr 1997
Credenziali dei delegati 1. Le credenziali dei delegati devono essere firmate dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari Esteri del paese interessato. Esse devono essere formulate in buona e debita forma. Le credenziali dei delegati abilitati a firmare gli Atti (plenipotenziari) devono indicare la portata di tale firma (firma con riserva di ratifica o di approvazione, firma "ad referendum", firma definitiva). In mancanza di tale precisazione, la firma è considerata soggetta a ratifica o ad approvazione. Le credenziali che autorizzano a firmare gli Atti comprendono implicitamente il diritto di deliberare e di votare. I delegati cui le autorità competenti hanno conferito i pieni poteri senza precisarne la portata, sono autorizzati a deliberare, a votare ed a firmare gli Atti, a meno che il contrario non risulti esplicitamente dalla formulazione delle credenziali. 2. Le credenziali devono essere depositate all'inizio del Congresso presso l'autorità a tal fine designata. 3. I delegati non muniti di credenziali o che non abbiano depositato le credenziali, se sono annunciati dal loro Governo al Governo del paese invitante, possono prendere parte alla deliberazione e votare fin dal momento in cui iniziano a partecipare ai lavori del Congresso. Lo stesso avviene per i delegati le cui credenziali presentano irregolarità. Essi non saranno più autorizzati a votare dal momento in cui il Congresso avrà approvato l'ultimo rapporto della Commissione di verifica dei poteri accertante l'inesistenza o l'irregolarità delle loro credenziali, e fino a quando non si saranno messi in regola. L'ultimo rapporto deve essere approvato dal Congresso prima delle elezioni diverse da quelle del Presidente del Congresso e prima dell'approvazione dei progetti di Atti. 4. Le credenziali di un Paese membro che si fa rappresentare al Congresso dalla delegazione di un altro Paese membro (delega) devono avere la stessa forma di quelle menzionate al paragrafo 1. 5. Non sono ammesse credenziali e deleghe inviate telegraficamente. Di converso, si accettano i telegrammi di risposta a richieste d'informazioni relative alle credenziali. 6. Se una delegazione, dopo aver depositato le credenziali, è impossibilitata ad assistere ad una o più sedute, essa può farsi rappresentare dalla delegazione di un altro paese a condizione di informarne per iscritto il Presidente della riunione in oggetto. Una delegazione può rappresentare un solo paese oltre al suo. 7. I delegati dei Paesi membri che non sono parti ad un Accordo possono partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni del Congresso indetto per questo Accordo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-r-3

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