ConvenzioneParte SECONDA

Art. 10

Tariffazione secondo il modo d'inoltro o la velocità

In vigore dal 30 apr 1997
Tariffazione secondo il modo d'inoltro o la velocità 1. Le tasse applicabili agli invii prioritari che sono sempre trasportati per la via più rapida (aerea o di superficie), comportano eventuali oneri supplementari per la trasmissione rapida. 2. Le Amministrazioni che applicano il sistema basato sul contenuto sono autorizzate a: 2.1 riscuotere soprattasse per gli invii aerei. Le soprattasse devono essere in relazione alle spese di trasporto aereo ed essere uniformi per almeno l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione a prescindere dal mezzo d'inoltro utilizzato. Per il calcolo della soprattassa applicabile a un invio aereo, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli destinati al pubblico, se del caso allegati; 2.2 riscuotere per gli invii S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che riscuotono per gli invii aerei; 2.3 fissare tasse combinate per la francatura degli invii aerei e degli invii S.A.L. in considerazione delle loro prestazioni postali e delle spese da pagare per il trasporto aereo. 3. Le riduzioni d'imposta secondo gli .4 e 9.5 si applicano inoltre agli invii trasportati per via aerea ma nessuna riduzione è concessa sulla parte di tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo