Convenzione›Parte SECONDA
Art. 10
97 / 208Tariffazione secondo il modo d'inoltro o la velocità
In vigore dal 30 apr 1997
Tariffazione secondo il modo d'inoltro o la velocità
1. Le tasse applicabili agli invii prioritari che sono sempre trasportati per la via più rapida (aerea o di superficie), comportano eventuali oneri supplementari per la trasmissione rapida.
2. Le Amministrazioni che applicano il sistema basato sul contenuto sono autorizzate a:
2.1 riscuotere soprattasse per gli invii aerei. Le soprattasse devono essere in relazione alle spese di trasporto aereo ed essere uniformi per almeno l'insieme del territorio di ciascun paese di destinazione a prescindere dal mezzo d'inoltro utilizzato. Per il calcolo della soprattassa applicabile a un invio aereo, le Amministrazioni sono autorizzate a tener conto del peso dei moduli destinati al pubblico, se del caso allegati;
2.2 riscuotere per gli invii S.A.L. soprattasse inferiori a quelle che riscuotono per gli invii aerei;
2.3 fissare tasse combinate per la francatura degli invii aerei e degli invii S.A.L. in considerazione delle loro prestazioni postali e delle spese da pagare per il trasporto aereo.
3. Le riduzioni d'imposta secondo gli .4 e 9.5 si applicano inoltre agli invii trasportati per via aerea ma nessuna riduzione è concessa sulla parte di tassa destinata a coprire le spese di questo trasporto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-c-10