Quinto prot.

Art. I

(Articolo 8 modificato) Unioni ristrette. Accordi speciali

In vigore dal 30 apr 1997
QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE I Plenipotenziari dei governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in congresso a Seul, visto l', paragrafo 2, della costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratifica, le seguenti modifiche a tale Costituzione. Articolo I ( modificato) Unioni ristrette. Accordi speciali 1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, quando la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare tra di loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale a condizione tuttavia di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali i Paesi membri interessati sono parti. 2. Le Unioni ristrette possono inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio di amministrazione nonché al Consiglio di gestione postale. 3. L'Unione può inviare osservatori ai Congressi, alle Conferenze ed alle riunioni delle Unioni ristrette.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-02-03;98#art-qp-i

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